ASTA IMMOBILIARE ANNULATA

Hai trovato un immobile all’asta che intendi comprare ma la vendita è stata revocata? Oppure avevi depositato una offerta di acquista e l’asta è stata annullata? Le aste giudiziarie possono essere revocate dal Giudice incaricato dell’Esecuzione fino ai 20 giorni prima della data di vendita.

Un’asta immobiliare, originariamente fissata, può essere quindi annullata. La revoca dell’asta può essere disposta per diversi motivi, tra cui quelli che comporta l’annullamento momentaneo. Quindi l’asta può essere temporaneamente bloccata e a distanza anche di mesi può essere indetta di nuovo.

Il primo caso per cui un’asta immobiliare venga annullata è quando il debitore e il creditore si accordano. La principale ragione per cui la vendita all’asta di un immobile viene momentaneamente sospesa, con conseguente revoca dell’esperimento di vendita già fissato, va ricercata nell’accordo che il debitore e il creditore possano aver trovato. La legge, infatti, consente, anche in questa fase, a questi due soggetti (chi deve avere i soldi e sta portando avanti l’esecuzione e chi li deve sborsare) di trovare un accordo per la soluzione bonaria del debito.

L’accordo tra il debitore e il creditore con cui il primo si impegna a pagare il secondo, evidentemente, può portare all’estinzione della procedura esecutiva immobiliare o alla sua temporanea sospensione.

All’estinzione nel caso in cui il debitore versi in un’unica soluzione al debitore l’intera somma dovuta e non vi siano altri creditori. In questo caso, il debito è saldato, la vendita, originariamente fissata, viene revocata e il pignoramento si “chiude” con la rinuncia dell’unico creditore pignorante e l’ordinanza estintiva del giudice dell’esecuzione. Nel caso della temporanea sospensione dell’asta invece il debitore si accorda con il creditore a pagare il debito dilazionato in più rate. Il nostro codice di procedura civile concede alle parti del processo esecutivo di sospendere, fino a 24 mesi, la procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. Pertanto, il debitore potrebbe promettere di pagare la cifra dovuta in 24 mesi. Durante i 24 mesi la procedura resta “sospesa”, congelata. Tutte le attività, incluse quelle di vendita, vengono arrestate. In questa seconda ipotesi, nel caso in cui il debitore venga meno al pagamento promesso, o manchi di pagare una o più rate, il creditore sarà libero di richiedere la procedura esecutiva immobiliare “dormiente” e chiedere al Giudice dell’Esecuzione la ripresa delle attività di vendita. In questa ipotesi, pertanto, l’asta annullata per intervenuta sospensione ex art. 624 bis c.p.c. potrà essere nuovamente fissata, a distanza di tempo, quando il debitore manchi di pagare il dovuto.

Esiste poi la possibilità che l’asta venga annullata per problemi alla procedura dell’esecuzione immobiliare che possono comprendere: presentazione di una opposizione, problemi alla perizia estimativa, alla pubblicità e altro ancora. Quindi fino a che il problema riscontrato non sarà risolto l’immobile non potrà essere messo all’asta di nuovo.

In caso abbiate già versato una cauzione sappiate che il Giudice non potrà revocare l’asta nei 20 giorni prima senza aver chiesto il vostro parere.

 

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