RIBASSI D’ASTA, QUANDO SI APPLICANO

Acquistare una casa tramite asta immobiliare è conveniente. Uno dei motivi per i quali l’acquisto è così favorevole consiste nel fatto che il valore dell’immobile può subire ribassi d’asta di un ulteriore ¼ ad ogni vendita deserta. Successivamente alla terza asta il giudice ha, inoltre, il potere di dimezzare (ridurre) il valore del prezzo della basa d’asta di ½.

Ribassi d’asta nelle esecuzioni immobiliari

Che significa e cosa sono i ribassi d’asta? Prima di addentrarci in questa spiegazione, è bene approfondire alcuni concetti indispensabili nelle esecuzioni immobiliari:

  • la base d’asta è l’importo di partenza della vendita giudiziaria (stabilito da un tecnico a seguito di una perizia)
  • l’offerta minima, ovvero il prezzo più basso che ciascun partecipante all’asta può offrire per aggiudicarsi l’immobile
  • il rialzo minimo, cioè la somma minima accettata per ogni offerta, si può superare ma non può mai essere inferiore

Bisogna fare attenzione a non confondere la base d’asta con l’offerta minima. La prima è il prezzo di partenza dell’immobile all’asta, che sale in base alle offerte presentate; invece la seconda si riferisce all’offerta minima presentata dai partecipanti, che, in nessun caso, può essere inferiore al prezzo base ridotto di un quarto (cioè il 25%). Puoi trovare la base d’asta, l’offerta minima e il rialzo minimo nell’avviso di vendita disposto dal tribunale dell’esecuzione.

Chi decide i ribassi d’asta?

I ribassi d’asta vengono decisi dal giudice dell’esecuzione e resi noti tramite l‘ordinanza di vendita. Per legge, il Giudice dell’esecuzione può ordinare il ribasso del valore dell’immobile per un massimo del 25 percento (ad ogni asta) fino alla quarta asta e, fino alla metà, dalla quarta in poi. Infatti, ai sensi dell’art. 591, secondo comma, c.p.c., il giudice può disporre, per ogni tentativo di vendita del bene, un ribasso del prezzo fino al limite di 1/4 rispetto a quello precedente, e, di poi, fissarne un ulteriore, in aggiunta ai tre precedenti, in cui il predetto prezzo è diminuito fino alla metà.

Per comprendere meglio il meccanismo dei ribassi facciamo un esempio. Poniamo il caso che un immobile venga posto in vendita al prezzo base d’asta di 120.ooo€ e l’asta si conclude deserta, nell’esecuzione successiva il prezzo di base sarà compreso tra i 90.000€ e i 120,000€. Se anche le aste successive risultassero deserte il Giudice potrebbe arrivare a stabilire una base d’asta anche fino a 60.000€.

Siamo giunti alla quarta vendita, momento a partire dal quale la legge consente al giudice di applicare una riduzione fino al 50 percento del valore della precedente asta. Poniamo il caso che il giudice abbia, in questo caso, ordinato la massima riduzione.

 

 

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