Superbonus 110%: cosa c’è da sapere

Il Superbonus 110% è stato inserito nel Decreto rilancio, convertito nella Legge n°77 del 17 luglio 2020, come misura per far ripartire l’edilizia e in generale l’economia a seguito della pandemia da Covid-19. Il cosiddetto Superbonus consiste, di fatto, in una detrazione del 110% delle spese sostenute per tutti gli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici mediante l’isolamento termico e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e quelli volti alla riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

Uno dei primi quesiti che ti sarai posto è: in cosa consiste di fatto il beneficio fiscale?

Il beneficio consiste in una detrazione fiscale del 110% per tutti i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, suddivisa in 5 rate di pari ammontare che si andranno a recuperare nelle cinque dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori. Così, ad esempio, su una spesa di 10.000 euro totali, si otterranno 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di esecuzione dei lavori.

Per poter ottenere la detrazione è necessario che gli interventi garantiscano il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Se questo “salto energetico” non è possibile, perché ad esempio l’immobile si trova già nella classe energetica “A3”, sarà necessario raggiungere la classe energetica più alta, l’ “A4”, affinché il Superbonus venga riconosciuto. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) rilasciato da un tecnico abilitato ante e post intervento.

Gli interventi relativi al sismabonus devono, invece, essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi che corrisponda almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L’asseverazione deve essere predisposta online sul sito di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico), mediante la modulistica ufficiale emanata dal MISE, diversa a seconda che venga resa per lo stato di avanzamento dei lavori o al loro termine, deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del tecnico per ogni pagina. Il tecnico dovrà, poi, trasmettere una copia dell’asseverazione in via telematica ad Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori. A seguito dell’invio riceverà la ricevuta di avvenuta trasmissione e un codice di riferimento per l’intervento dichiarato.

Ma andiamo nel dettaglio. Quali sono gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus?

Come anticipato ad apertura dell’articolo, gli interventi sono sostanzialmente di due tipologie e possono riguardare sia singole unità immobiliari che condomini. Sono escluse in ogni caso le nuove costruzioni in quanto gli immobili oggetto dell’intervento devono essere già esistenti. Ma vi rientrano gli interventi di demolizione e ricostruzione che devono riqualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).

Per quanto riguarda gli interventi volti a migliorare la prestazione termica dell’edificio vi rientrano:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all’esterno. Nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari la detrazione spetta per una spesa massima di 40.000€ moltiplicata per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Nel caso in cui le unità abitative siano più di 8 l’ammontare si abbassa a 30.000€. In casi di edifici unifamiliari o appartamenti in condominio ma dotati di accesso autonomo all’esterno la spesa massima è di 50.000€.
  • Interventi condominiali per la sostituzione della climatizzazione invernale esistente con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.

La detrazione vale anche in caso di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche. La spesa massima per usufruire del bonus è di 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità. Se le unità sono più di 8 la spessa massima per ognuna si abbassa a 15.000 euro.

  • Interventi sugli edifici singoli o delle unità immobiliari indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro.

Se su uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al superbonus, il massimo della spesa detraibile è dato dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento. La detrazione si applica anche alle spese funzionali all’intervento come perizie, spese professionali, acquisto di materiali e così via.

Il superbonus spetta anche su alcuni interventi che vengono detti “trainati” poiché realizzati congiuntamente a quelli visti in precedenza. Tuttavia è necessario che i lavori coincidano come intervallo di tempo a quelli principali, cosiddetti “trainanti”.

La detrazione non spetta, però, qualora si percepiscano già altri incentivi pubblici e altre agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Per quanto riguarda gli interventi antisismici che hanno diritto alla detrazione vi rientrano tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus e il limite di spesa è in questo caso di 96.000 euro per unità immobiliare, senza vincoli, in questo caso, sul numero di immobili su cui effettuare gli interventi. Unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Vi rientrano anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio continuo a scopo antisismico. La detrazione vale anche in caso di acquisto di immobili antisismici, sempre nel limite di spesa di 96.000 euro.

Si può anche decidere di cedere la detrazione come credito ad un’impresa di assicurazione per la stipula di una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi. In questo caso la detrazione del premio passa dal 19% al 90% e non è cedibile.

Quando si ha diritto alla detrazione?

L’utilizzo della detrazione è ammesso su un massimo di 2 unità immobiliari, oltre ad altri eventuali interventi su parti condominiali comuni. Nel caso di interventi condominiali, la detrazione spetta anche ai possessori di sole pertinenze, come box auto e cantine, che abbiamo partecipato alla spesa. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle abitazioni di lusso (categorie A1, A8 e A9).

Per usufruire della detrazione è necessario possedere l’immobile in base ad un titolo idoneo, come: proprietari e nudi proprietari; titolari di un diritto di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie; locatari o comodatari con il consenso del legittimo possessore; familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture; al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile.

La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.

È possibile cedere la detrazione?

Si, è possibile optare per la cessione della detrazione. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che il fornitore recupera sottoforma di credito d’imposta. In alternativa si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla ad altri sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.

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