Bonus casa 2020: dal 15 Ottobre al via cessione del credito e sconto in fattura
Dal 15 Ottobre l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera per la cessione del credito o lo sconto in fattura per tutti gli interventi fatti su singole case o su immobili comuni da parte di proprietari che abbiano usufruito di uno dei bonus per la casa messi a disposizione con il decreto rilancio.
Quali le spese incluse?
Tra gli interventi di ristrutturazione dell’immobile che consentono di beneficiare della cessione o dello sconto troviamo:
- Gli interventi che rientrano nel superbonus 110%, elencati in uno dei nostri precedenti articoli;
- Bonus facciate e le spese connesse al recupero o al restauro della facciata degli edifici esistenti anche per i soli lavori di pulitura e tinteggiatura esterna;
- I lavori per il recupero del patrimonio edilizio, bonus ristrutturazioni ossia tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché interventi precedenti o di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni;
- L’installazione di misure antisismiche o impianti fotovoltaici;
- Le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Due sono invece le categorie di spese escluse: quelle rientranti nel bonus mobili e nel bonus verde.
Potrai cedere la tua detrazione ai fornitori dei beni o servizi necessari per la realizzazione dell’intervento, a terzi o a istituti di credito o intermediari finanziari. In questo caso andrai a cedere l’esatto importo della detrazione. Così nel caso di superbonus con detrazione al 110%, su una spesa di 10.000€ cedi un credito di 11.000€.
Puoi scegliere, inoltre, di ottenere uno sconto di pari importo in fattura, applicato direttamente dal fornitore, pari al massimo dell’importo da pagare.
Come avviene la cessione del credito?
L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Nel caso degli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Nello specifico il primo stato di avanzamento deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento medesimo, il secondo al 60%.
Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito anche solo per alcune rate. Così per una spesa sostenuta nel 2020 suddivisa in diverse rate, si può decidere di inserire nella dichiarazione dei redditi alcune di queste e cedere il credito corrispondente per le altre. Non è possibile, però, recuperare il credito d’imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi.
Se il diritto alla detrazione può essere esercitato da più persone, come nel caso delle spese condominiali, ognuno può decidere in totale autonomia sull’utilizzo della stessa.
La cessione deve essere comunicata dal beneficiario della detrazione per via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati. Nel caso di lavori condominiali dove tutti i condomini hanno optato per la cessione, sarà l’amministratore ad occuparsi della comunicazione. Mentre se è il singolo condomino ad optare per la cessione dovrà comunicarlo all’amministratore.
La comunicazione va fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per chi vuole cedere delle quote residue.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, puoi annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitutiva della precedente.
Solo per la cessione del superbonus del 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In questo caso, inoltre la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo 5 giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.
Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.