ASTE GIUDIZIARIE: QUALI BENI POSSIAMO ACQUISTARE?

Tramite aste giudiziarie si possono acquistare diverse categorie di beni come beni mobili, beni immobili o anche beni immateriali.

Beni mobili

Tra le tipologie di beni mobili più frequentemente venduti all’asta vi sono ad esempio abbigliamento, complementi d’arredo, gioielli, mobili, attrezzature da ufficio, elettrodomestici. Questi beni possono essere venduti singolarmente o, come più spesso accade, in lotti.

Beni immobili

Le aste immobiliari consentono di acquistare case e ad un prezzo decisamente inferiore a quello di mercato, soprattutto grazie ai ribassi praticati nel caso in cui l’asta vada deserta. Comprare una abitazione all’asta comporta diversi risvolti positivi ma consigliamo di valutare attentamente la tipologia dell’immobile messo in vendita, la sua metratura, la collocazione, eventuali abusi edilizi e lo stato di occupazione.

Beni mobili registrati e beni immateriali

Oltre ai beni mobili, è possibile acquistare all’asta anche beni mobili registrati, come automobili e natanti, o beni immateriali come marchi, brevetti, azioni, titoli di credito.

Chi può partecipare ad un’asta giudiziaria?

Può partecipare ad un’asta giudiziaria qualsiasi persona, fisica o giuridica può partecipare ad un’asta giudiziaria.

Come partecipare ad un’asta giudiziaria?

La vendita di beni all’asta può avvenire all’incanto (che è sostanzialmente una gara di offerte al rialzo) o senza incanto.  Il giudice può disporre la vendita all’incanto in prima battuta solo se ritiene che attraverso questa modalità si potrà ricavare un prezzo superiore di almeno il 50% rispetto al valore del bene determinato nella perizia di stima.

Vendita senza incanto

La vendita senza incanto è un primo passo necessario per vendere forzatamente il bene. Il primo atto è l’ordinanza di vendita e il successivo avviso ad opera del cancelliere. A seguire ci sono le fasi di presentazione, esame e deliberazione sulle offerte.

Offerte di acquisto

Chiunque, tranne il debitore, può formulare offerte, personalmente o tramite procuratore legale.

L’offerta di acquisto è sostanzialmente una dichiarazione contenente l’indicazione:

  • del bene per il quale è proposta;
  • dei dati dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico), che è anche il soggetto cui sarà intestato l’immobile;
  • del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’ordinanza di vendita, a pena di inefficacia dell’offerta;
  • del termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita;
  • dei tempi e delle modalità di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.

Ricordiamo che se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i dati identificativi del coniuge. Se invece l’offerente è minorenne, l’offerta dev’essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare.

L’offerta d’acquisto è irrevocabile, salvo che:

  • il giudice ordini la vendita all’incanto;
  • siano trascorsi 120 giorni dalla sua presentazione e non sia stata accolta.

L’offerta è invece inefficace se:

  • perviene oltre il termine fissato nell’ordinanza di vendita;
  • è inferiore di oltre 1/4 rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza;
  • l’offerente non presta la cauzione nella misura di almeno il 10 % del prezzo offerto.

Come presentare l’offerta

L’offerta di acquisto va depositata in cancelleria in busta chiusa, entro il termine stabilito nell’ordinanza di vendita.

All’esterno della busta il cancelliere ricevente annota:

  • il nome della persona che materialmente provvede al deposito;
  • il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato alla vendita;
  • la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte.

All’offerta in busta chiusa va allegata una somma pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, solitamente tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva. Con l’avvento delle aste telematiche anche il procedimento di presentazione dell’offerta avviene tramite il web, redigendo ed inviando l’apposito modulo di offerta telematica presente sulle piattaforme dedicate.

Esame delle offerte e deliberazione

Le buste contenenti le offerte vengono aperte alla presenza degli offerenti nel corso dell’udienza fissata per l’esame. La vendita si svolge in modo diverso a seconda che sia stata presentata una sola offerta o più.

Offerta unica

Se l’offerta è unica il giudice sente le parti e i creditori iscritti che non sono intervenuti al procedimento e:

  • se l’offerta è pari al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita o è superiore, viene senz’altro accolta;
  • se invece è inferiore al valore stimato ma non oltre 1/4, il giudice dispone la vendita se ritiene che non sarà comunque possibile conseguire un prezzo superiore e non sono state presentate istanze di assegnazione.

Più di offerte

Se invece sono state presentate più offerte viene indetta una gara sull’offerta più alta, con il rilancio minimo stabilito nell’avviso di vendita e considerando come base la maggior offerta ricevuta. Il giudice procede invece all’assegnazione del bene se sono state presentate istanze in tal senso e se il prezzo indicato nella miglior offerta o in quella presentata per prima, oppure il prezzo all’esito della gara è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita. Se non sono state presentate offerte di acquisto valide il giudice può disporre la vendita al maggior offerente o autorizzare l’incanto.

 

Vendita con incanto

La vendita all’incanto consiste sostanzialmente in una gara pubblica di offerte al rialzo, che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione o a un suo delegato. L’incanto è aperto a tutti (eccetto il debitore) ma occorre aver versato la cauzione.  Le offerte, per essere efficaci, devono ovviamente superare il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nell’avviso di vendita. Trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua una più alta, il bene è aggiudicato all’ultimo offerente.

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