IMMOBILI INVENDUTI TORNANO IN POSSESSO DEL DEBITORE?

Oggetti e immobili messi all’asta rimangono invenduti? Nel caso si verifichi questa situazione potrebbe essere necessario organizzare ulteriori aste o valutare altre opzioni per la loro vendita. Ma dopo la terza asta deserta l’immobile non torna in possesso del debitore, questo limite vale soltanto per i beni mobili e non per le case all’asta.

Gli immobili invenduti possono andare all’asta più e più volte, anche oltre il 4° tentativo, con la possibilità che la base d’asta scenda, ogni volta, del 25%. Le case all’asta invendute non tornano automaticamente al debitore, a meno che il giudice non decida di chiudere la procedura di vendita.

Alcune delle opzioni potrebbero includere:

  • Ridurre il prezzo di partenza: si potrebbe ridurre il prezzo di partenza per attirare più potenziali acquirenti.
  • Pubblicizzare di più: si potrebbe aumentare la pubblicità degli oggetti, ad esempio utilizzando social media e pubblicità online, per raggiungere un pubblico più ampio.
  • Vendere attraverso canali alternativi: se l’asta non riesce a trovare acquirenti, si potrebbe valutare la vendita attraverso negozi di antiquariato, aste online, siti di e-commerce o altre opzioni.
  • Ritirare gli oggetti all’asta: se non ci sono acquirenti sufficienti, si potrebbe ritirare gli oggetti dall’asta.

In ogni caso, la scelta migliore dipenderà dalle specifiche circostanze e dalla natura degli oggetti stessi. In ogni caso, è importante consultare un professionista dell’asta o un esperto nella valutazione degli oggetti per determinare la strategia più efficace per la vendita.

 

Per gli immobili all’sta può succedere:

  • l’eccessiva svalutazione dell’immobile rispetto al prezzo di mercato
  • le scarse possibilità di vendita
  • gli elevati costi di custodia e della procedura di vendita
  • l’impossibilità di soddisfare i creditori con il ricavato

Se l’incanto ha esito negativo e non sono state depositate istanze di assegnazione, o se ci sono istanze ma il giudice ritiene di non poterle accogliere può, alternativamente:

  • disporre l’amministrazione giudiziaria del bene;
  • ordinare che si proceda ad un nuovo incanto (se ritiene che la vendita con questa modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene);
  • stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di ¼ e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà. In tal caso fissa un termine compreso tra i 60 e i 90 giorni per il deposito delle offerte di acquisto.

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e ci sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene fissando il termine entro cui l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.

 

 

 

 

Hai bisogno di maggiori chiarimenti? Rivolgiti a Luffarelli Aste Immobiliari al numero 06.96.43.05.15 oppure scrivi all’indirizzo info@luffarelliasteimmobiliari.it. Visita la nostra sezione immobili Immobili all’asta.

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